Costruzioni in zone sismiche – Applicazione dell’art. 104 del DPR 380/2001 in relazione alla nuova classificazione approvata con DGR 216 del 17/03/2017  Lettera congiunta Ordini Architetti e Ingegneri Genova

Si ricorda agli iscritti che il giorno 19 luglio 2017 entrerà in vigore la nuova classificazione sismica.

Nella comunicazione inviata dalla Città Metropolitana alla Regione Liguria, avente per oggetto “Costruzioni in zone sismiche – Applicazione dell’art. 104 del DPR 380/2001 in relazione alla nuova classificazione sismica approvata con DGR 216 del 17/03/2017“, viene segnalato che a Genova, con il cambio di zona sismica da 4 a 3, oltre mille cantieri edili dovranno fermarsi.
L’Ordine degli Architetti di Genova, insieme all’Ordine degli Ingegneri, si sta impegnando a richiedere le modifiche necessarie per non bloccare i cantieri.
Si allega il testo della lettera inviata agli Enti competenti.

In data 17 marzo 2017 è stata approvata la delibera della Giunta Regionale avente ad oggetto “OPCM 3519/2006 Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”.

Il documento prevede l’aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Liguria come da mappe e schede allegate che sostituisce la classificazione sismica disposta con la D.G.R. n. 1362 del 19/11/2010.
Fra le implicazioni tecniche ed amministrative conseguenti a detta entrata in vigore, SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DI TUTTI I COLLEGHI ALL’ARTICOLO 104 DEL DPR380/01 e s.m.i. – Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267 del 2000) il quale prevede in particolare il seguente obbligo: “Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della Regione.” (…) In particolare, con riferimento a quanto già accaduto in passato, si ricorda che il comma 6 del citato art. 104 stabilisce che “In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico [380/01 s.m.i.]” con rilevanti profili imputabili anche ai professionisti, in particolare quali Direttori dei Lavori, collaudatori, etc.

ALLEGATO: Costruzioni in zone sismiche – Applicazione dell’art. 104 del DPR 3802001