Legge sulla concorrenza: obbligo di preventivo

Il 29 agosto scorso è entrata in vigore la Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che, fra le altre novità, segna un passaggio importante per noi professionisti.

Due sono le novità di maggior rilievo:

  • la prima impone a tutti i liberi professionisti di comunicare ai clienti in forma scritta o digitale, la complessità dell’incarico conferito, gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione;
  • la seconda richiede che tutti i professionisti iscritti ad Ordini o Collegi comunichino i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

Qui di seguito le modifiche apportate dalla Legge n. 124/2017, alla disciplina dettata dal Decreto Liberalizzazioni:

(comma 150)“Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico”…“In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.

(comma 152) “Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

Si ricorda che il nuovo codice deontologico condivide la logica della normativa, specificando all’art. 24 che: “E’ fatto obbligo da parte del Professionista la stipula del contratto completo di preventivo….il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale…..”

Dott.ssa Monica del Portillo
Funzionario Responsabile dell’Ordine degli Architetti di Genova