La Regione Liguria fa chiarezza con una nota inviata agli Ordini Professionali e a tutti i Comuni della Regione
Il DPR n. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” individua all’Art. 3 (ALLEGATO B) una serie di interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato. L’Art. 11 (Semplificazioni procedimentali) del ridetto DPR n. 31, al comma 10 ha disciplinato che nel procedimento autorizzatorio semplificato, relativo agli interventi ed opere ricompresi nell’ALLEGATO B, non è obbligatorio il parere delle Commissioni Locali per il Paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.
Con nota Prot. 258611, inviata agli Ordini Professionali e a tutti i Comuni della Regione in data 28/07/2017, la Regione Liguria ha reso noto di non voler procedere ad alcuna modifica legislativa al riguardo “(..)tenuto conto che le opere soggette a procedura autorizzatoria semplificata di cui all’Art.3 (v. Allegato B) del ridetto DPR n.31 sono tutte di modesta entità e tali quindi da non giustificare l’esame da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, (..), posto che la loro realizzazione resta comunque subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sulla base del preventivo parere vincolante espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona”.
Si tratta di una notizia importante, per nulla scontata, in parte risultato del confronto serrato avviato dalla Commissione Urbanistica dell’OAPPC con le Pubbliche Amministrazioni (Regione Liguria e Comuni della Città Metropolitana di Genova) al fine di addivenire ad un effettivo snellimento delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche Semplificate.
Mattia Villani
Consigliere OAPPC con delega al Territorio e Paesaggio
Delegato al Levante
ALLEGATO: Circolare dpr 31