Con riferimento alla norma art. 6 bis – comma terzo – del D.P.R. 380/01 che recita per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, si informa che l’Agenzia delle Entrate, con nota datata 08/03/2022 allegata alla presente, per le ragioni riportate nella summenzionata nota, “trovandosi nell’impossibilità materiale di trattare l’atto di aggiornamento catastale”, ha chiesto “cortesemente al Comune di Genova, di non inviare per il futuro altri atti di aggiornamento catastale, perché non potranno essere esitati”.
- Sarà inserito opportuno avviso informativo all’interno della modulistica online nel quale saranno esplicitate le criticità operative segnalate dall’Agenzia delle Entrate con l’invito a provvedere direttamente.
- Qualora dovesse essere comunque attivata l’opzione di volersi avvalere dell’invio della documentazione per la variazione catastale per il tramite del Comune, si procederà ad informare il professionista incaricato della criticità operativa segnalata dall’Agenzia e, solo nel caso in cui lo stesso tecnico dovesse confermare di volersi avvalere dell’opzione prescelta, l’ufficio provvederà comunque all’invio della documentazione fornita all’atto della presentazione della comunicazione di fine lavori.