CODICE DEONTOLOGICO – modifica art. 9 – Aggiornamento Professionale

In seguito alle decisioni assunte dalla Conferenza Nazionale degli Ordini del 22 Luglio 2016, è stata approvata da parte del Consiglio Nazionale, nella seduta del 7 Settembre 2016, la  modifica dell’articolo 9 del Codice Deontologico.

L’obiettivo della modifica dell’art. 9 del Codice deontologico è di consentire, al termine del primo triennio sperimentale, una uniforme e chiara applicabilità delle sanzioni disciplinari sulla base della mancata acquisizione dei Crediti Formativi Professionali.

Il nuovo comma 2) dell’art. 9 specifica che la mancata acquisizione dei CFP fino al 20 % determina la sanzione della censura, mentre un numero maggiore di CFP non acquisiti determina la sanzione della sospensione nella misura di 1 giorno di sospensione per ogni CFP non acquisito.

Le modifiche all’art. 9 del Codice deontologico hanno efficacia a partire dal 29/09/2016.

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