A seguito dei precedenti pareri, ad integrazione, aggiornamento degli stessi, si espone il nuovo regime di efficacia dei titoli edilizi in ragione ai seguenti provvedimenti legislativi e amministrativi:
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile2020, n. 27.
- Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
- Decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 convertito con modificazione dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159.
- Delibera del consiglio dei ministri 13 gennaio 2021 “proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza sanitaria” – Decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021, n. 2.
Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, col Decreto
Legge n. 2/2021 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sanitaria per il rischio di infezione da Covid-19.
La diretta conseguenza di tali disposizioni è l’estensione fino al 29 luglio
2021 della validità di permessi di costruire e Scia. Analogamente è protratta l’efficacia di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020, data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19, e il 30 aprile 2021, attuale data della cessazione dello stato di emergenza.
E’ noto che l’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia”
(come modificato ed integrato dall’articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020,
convertito dalla Legge 159/2020) prevede la proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli atti di assenso in scadenza dopo l’inizio dello stato di emergenza sanitaria, legandone la decorrenza alla data di cessazione dello stesso stato di emergenza.
Il progressivo differimento della data di cessazione dell’emergenza, ora
protratta sino al 30 aprile 2021, comporta l’automatica dilazione dei termini di efficacia dei titoli edilizi sino al 29 luglio 2021.
L’ attuale versione dell’art. 103, comma 2, del Decreto Legge 18/2020 prevede in particolare che: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
In ragione del contenuto letterale della norma è possibile indurre che la
proroga sia automatica: non occorrono specifiche condizioni di operatività o adempimenti (es. comunicazione al Comune competente);
generalizzata: riferita a tutti i provvedimenti abilitativi, fra cui in particolare le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia, le Segnalazioni certificate di agibilità.
E’ opportuno, altresì, rilevare che il Decreto Legge 76/2020, così come
convertito, ha introdotto anche la proroga straordinaria triennale – operativa previa comunicazione al Comune competente – per i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 e per le Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4).
Il Decreto Legge 76/2020 ha previsto anche una proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni urbanistiche (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi formatisi al 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4-bis).
– Nota informativa redatta dall’avvocato Michele Parodi