Covid-19, attività e spostamenti consentiti, compiti medico competente, privacy

Come noto, a partire da lunedì 4 maggio è scattata la cosiddetta “Fase 2” nella gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, comportante la ripresa di numerose attività. Al fine di comprendere al meglio le novità introdotte, il Governo ha predisposto una nuova versione di FAQ disponibili sul sito ufficiale per rispondere alle domande che sono sollevate con maggiore frequenza.

Tra le varie risposte contenute nel documento, si segnalano le seguenti, attinenti alla professione di architetto:

  • è obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali);
  • tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività, non la forma con cui la stessa si esercita; in ogni caso ricordiamo la necessità di rispettare le norme in materia di salute e sicurezza, tra cui i due Protocolli condivisi allegati al Dpcm del 26 aprile, in materia di ambienti di lavoro e cantieri;
  • lo spostamento fra regioni diverse è consentito, oltreché per assoluta urgenza o motivi di salute, anche per comprovate esigenze lavorative, mentre all’interno di una regione vigono invece minori limitazioni, essendo ad esempio concesse le visite ai congiunti; è poi ovviamente concesso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • per coloro che lavorano fuori casa, sono consentite le attività di colf, badanti e babysitter anche non conviventi.

A corredo di quanto sopra, si allegano: