“Il nuovo Codice dei Contratti ha definito le procedure per la gestione degli appalti pubblici ma pur comprendendo che la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, nella loro straordinarietà avvenga tramite un Commissario con la possibilità di deroghe, va comunque sottolineato che l’applicazione puntuale del nuovo Codice dei Contratti sarebbe stato non solo ragionevole ma auspicabile. L’inserimento di procedure standardizzate all’interno del processo di appalti pubblici, e quindi dello stesso DL 36/2023, può essere un approccio efficace per evitare la necessità di nomine di Commissari e la previsione di deroghe normative. Il ricorso alle deroghe può infatti rappresentare il segnale di criticità presenti nelle leggi che il Legislatore ha messo a disposizione della Pubblica Amministrazione”.
A sottolinearlo il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) nel Documento presentato alla 8° Commissione della Camera dei Deputati a seguito di una audizione sul Decreto-Legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, alla quale ha partecipato il Consigliere Segretario Tiziana Campus, Responsabile del Dipartimento Lavori pubblici, concorsi, ONSAI.
Secondo il CNAPPC “la nomina di un Commissario per accelerare le procedure degli appalti pubblici rappresenta una strategia per affrontare eventuali ritardi o inefficienze nel processo di approvazione e realizzazione dei progetti, ma non garantisce automaticamente la qualità della progettazione. Quest’ultima dipende da diversi fattori, tra cui competenza tecnica, esperienza, risorse disponibili e un processo decisionale ben strutturato”.
“È essenziale – sempre secondo il CNAPPC – che al fine della qualità degli interventi nella più ampia accezione, che le autorità coinvolte nel processo di appalto pubblico si assicurino che, oltre all’accelerazione delle procedure, vengano adottate misure per garantire la qualità degli interventi, la trasparenza nel processo decisionale, la partecipazione di professionisti qualificati e la revisione rigorosa dei documenti di progetto. Inoltre, è importante che le procedure derogatorie non compromettano la conformità alle normative e la trasparenza nel settore degli appalti pubblici, al fine di evitare controversie e garantire la fiducia nel processo da parte della comunità e degli stakeholder interessati.”
Per il Consiglio Nazionale la funzione della figura commissariale va adeguatamente ponderata, rispetto alle prescrizioni del nuovo Codice dei Contratti. La possibilità riconosciuta al Commissario di indire e aggiudicare appalti anche sopra la soglia di rilevanza europea mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, costituisce, infatti, una significativa compressione delle garanzie poste dal Codice a tutela dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.
“A questo proposito – sottolinea il CNAPPC – la nostra esigenza è quella di avere rassicurazioni sul rispetto delle garanzie minime poste dall’ordinamento in materia di contrattualistica pubblica e, in particolar modo, sulla correttezza e regolarità del gioco concorrenziale anche nell’ambito di procedure oggetto delle suddette previsioni derogatorie, sempre compatibilmente con le esigenze di accelerare le procedure che sono alla base del decreto in discussione”.
Per quanto riguarda poi il processo amministrativo in caso di impugnazione di atti relativi alle procedure di affidamento si sottolinea la necessità – ancor più avvertita nel presente quadro fortemente derogatorio – che le disposizioni processuali e giuridiche vengano rigorosamente rispettate: un operatore economico che dovesse trovarsi nella condizione di dover impugnare uno o più provvedimenti afferenti le procedure di cui all’articolo 1, non potendo fare affidamento sulla massima apertura al mercato promossa dal Codice dei Contratti , dovrà vedersi assicurata quantomeno l’efficace, rapida e effettiva tutelabilità in giudizio dei propri diritti e interessi, nel rispetto delle garanzie minime previste dalla Costituzione.