Lo scorso 16.03.2022 è stato pubblicato l’atteso Decreto del MiTE (D.M. 14.02.2022) che sarà pertanto operativo il giorno 15 Aprile. I costi proposti come massimi dovranno essere applicati sulle pratiche edilizie consegnate in data posteriore il 15 Aprile.
Sembra necessario un chiarimento su ciò che viene compreso nella Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici; si evidenzia che al termine dell’allegato A – rimando dall’allegato I del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 – viene specificato che I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Risolto il fatto che sono escluse opere relative alla installazione come le spese accessorie di cantiere e sicurezza, nonché la manodopera utile all’installazione, ci si domanda se la preparazione del fondo e le opere edili relative siano comprese o escluse dal costo indicato.
L’art. 3 del decreto MiTE in questione, al punto 1 definisce l’applicazione dei suddetti costi massimi, da parte del tecnico asseveratore abilitato, alla verifica di congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato A, nonché conformemente alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3” seppur gli importi siano più idonei alla verifica della congruità di “alcune tipologie di beni” come ribadito al titolo del Decreto.
Si attendono, entro la data di entrata in vigore del Decreto del MiTE, chiarimenti e Faq che forniscano chiarezza su ciò che effettivamente è compreso al fine di evitare ai tecnici asseveratori di incorrere facilmente in “omissioni”.
La Commissione Energia e Sostenibilità – 18.03.2022