La legge di Bilancio 2021 (Legge n.178 del 2020, art. 1, c. 20) prevede l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dell’anno in corso per i liberi professionisti che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato complessivo nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello dell’anno 2019.
Considerati i parametri sopra indicati stabiliti dalla Legge, in attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi contenenti i criteri e le modalità per richiedere l’esonero, Inarcassa comunica che è possibile revocare la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2021, per chi ne ha fatto domanda.
La richiesta di revoca dovrà essere inviata entro e non oltre il 28 febbraio p.v., esclusivamente in via telematica, dall’applicativo su Inarcassa On Line (menu Agevolazioni).
In caso di annullamento della rateizzazione e in attesa dei decreti attuativi, il pagamento delle due rate dei minimi sarà proposto alle scadenze istituzionali (30 giugno e 30 settembre) mediante bollettino MAV o F24.
Per coloro che invece intendano mantenere il pagamento bimestrale dei minimi 2021, non sarà necessaria alcuna conferma. L’addebito della prima rata, previsto il 28 febbraio, è differito al 15 marzo, mentre sono confermate le successive scadenze. Gli interessati riceveranno nella prima settimana di marzo la notifica di accoglimento con tutte le informazioni relative al piano di rateizzazione.
In qualunque caso, anche a pagamenti avvenuti, sarà possibile, laddove i requisiti siano ricorrenti, fare domanda per l’esonero parziale dei contributi previdenziali 2021 e le somme versate saranno utilizzate in acconto della contribuzione dovuta.