In relazione alle istanze di chiarimento sulle attività richieste dalle stazioni appaltanti ai progettisti e ai direttori dei lavori in adempimento delle disposizioni dell’art. 26 del D.L. 17.05.2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, lo scrivente Consiglio dell’Ordine rileva che, in accordo a quanto espresso da ANAC nel Comunicato del Presidente dell’08.11.2022, le richieste di aggiornamento dei prezzi sui listini aggiornati del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori pervenute successivamente alla loro redazione e consegna ed entro i termini contrattuali sono da considerarsi attività aggiuntive la cui remunerazione rientra nei poteri negoziali del RUP al quale si suggerisce di seguire il criterio della vacazione.