Obbligo di assicurazione per calamità naturali ed eventi catastrofali

Il Consiglio Nazionale Architetti PPC, in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute da alcuni Ordini territoriali, ha valutato l’opportunità di fornire chiarimenti riguardo all’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nei commi 101 – 111 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”).

Nello specifico, il comma 101 della c.d. “Legge di Bilancio 2024” stabilisce che: “Le imprese con sede legale in Italia, nonché quelle con sede legale all’estero che mantengono una stabile organizzazione in Italia, iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute, entro il 31 marzo 2025, a stipulare contratti assicurativi
per coprire i danni ai beni indicati all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, qualora tali danni siano direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali sul territorio nazionale. Con “eventi da assicurare” si intendono, in particolare, sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.”

Si osserva, a tal proposito, che l’obbligo assicurativo, volto a proteggere da danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari nonché attrezzature industriali e commerciali in seguito a sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, non si estende ai professionisti che operano in forma individuale o associata nelle rispettive attività.
Diversamente, risultano soggette all’obbligo assicurativo stabilito dal comma 101 citato in premessa le società tra professionisti, le società professionali, e ogni altra forma societaria registrata nel registro delle imprese.

Per quanto attiene, infine, alla data del 31/3/2025, termine entro il quale era stato fissato l’obbligo di stipula dei contratti assicurativi, si segnala che il Decreto Legge n. 39 del 31/3/2025 (pubblicato in pari data nella GU Serie Generale n.75), ha previsto un differimento della scadenza così come riportato a seguire:

a) 1° ottobre 2025 “per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023”;
b) 31 dicembre 2025 “per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023”.