Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23 febbraio 2016, è stata approvata l’“Individuazione delle parti del territorio del Comune di Genova nelle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3 bis della L.r. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 12 della L.r. n. 22/2015”.
Il Comune ha stabilito la non applicazione degli articoli 3, 3bis e 4 della L.R. 49/2009 e s.m.i. in considerazione delle motivazioni urbanistiche, paesaggistiche e di tutela dal rischio, come descritte nel testo della DCC 5/2016, nelle seguenti zone del PUC vigente:
– Ambiti di Conservazione: Ambito di conservazione del territorio non insediato AC-NI, Ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico AC-VP, Ambito di conservazione del verde urbano strutturato AC-VU, Ambito di conservazione del Centro Storico Urbano AC-CS, Ambito di conservazione dell’impianto urbano storico AC-US, Ambito di Conservazione della via Antica Romana AC-AR, Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico AC-IU;
– Ambiti di Riqualificazione: Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-urbano AR-PU e Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-industriale AR-PI;
– Ambito complesso per la valorizzazione del litorale ACO-L;
– Patrimonio di valore storico testimoniale;
– Distretti di Trasformazione;
– Ambiti con disciplina urbanistica e/o paesaggistica speciale;
– Sistema delle infrastrutture e dei servizi SIS-I e SIS-S;
– Stabilimenti a Rischio di Incidente rilevante, correlate aree di danno e fasce di protezione A.
Infine, il Consiglio Comunale ha preso atto che, ai sensi l’art. 12, rubricato “Disposizioni transitorie”, della L.R. 22/2015, per le istanze presentate prima dell’approvazione della D.C.C. 5/2016 continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 49/2009.
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