Rinnovo della conformità antincendio secondo DPR 151/11

Al fine di facilitare l’opera degli iscritti agli Ordini professionali e per garantire massima trasparenza applicativa, il Comando dei Vigili del Fuoco di Genova rende noto quanto segue in materia di rinnovo della conformità antincendio secondo DPR 151/11.

In relazione alla mancanza di esplicite previsioni normative, questo si ritiene che l’attestazione di rinnovo della conformità antincendio (art. 5 DPR 151/2011) possa essere presentata dal responsabile dell’attività entro 5 anni dalla scadenza per tutte le attività ed entro 10 anni per le attività in classe n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (allegato I DPR 151/2011).

È ragionevole supporre infatti che il responsabile dell’attività possa aver sospeso l’esercizio dell’attività fino al rinnovo tardivo senza incorrere nel reato previsto dal comma 1, art. 20 del decreto legislativo 139/06.

A seguito di rinnovo tardivo, il nuovo periodo di validità della conformità antincendio decorre comunque dalla precedente scadenza. Ad esempio: se il rinnovo per un attività in classe n°75 dell’allegato I del DPR 151/11 è avvenuto con 2 anni di ritardo, la durata residua della conformità antincendio è pari a 3 anni.

Oltre il termine dei 5 o 10 anni, secondo la classe di attività, esaurita la possibilità di rinnovare la conformità antincendio scaduta, si deve supporre invece che il responsabile abbia chiuso definitivamente l’attività.

Pertanto, qualora il responsabile intenda aprire nuova attività, anche della medesima tipologia e nello stesso edificio di quella già chiusa, è tenuto ad avviare le procedure di cui all’art. 3 e 4 del DPR 151/11, impiegando la regola dell’arte in vigore.

Nel caso differente in cui sia il Comando ad accertare il mancato rinnovo della conformità antincendio di attività in esercizio, durante i controlli ispettivi a campione delle attività, il responsabile è sanzionato ai sensi del comma 1, art. 20 del decreto legislativo 139/06.