La conversione in legge dell’art. 6 D.L. 193/2016 ha istituito la definizione agevolata dei ruoli di Equitalia ( cartelle di pagamento, avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate divenuti esecutivi, ecc. ).
Ai debitori che optano per la sanatoria viene data la possibilità di estinguere il debito d’imposta senza corrispondere le sanzioni amministrative e gli interessi di mora.
Restano dovuti, ovviamente il tributo omesso, l’aggio sulle somme da versare, il costo di notifica della cartella di pagamento e gli interessi di ritardata iscrizione.
La domanda va presentata entro il 31 marzo 2017 ad Equitalia su apposito modulo e per quanto riguarda le modalità di pagamento il contribuente può scegliere di pagare in unica soluzione oppure in 2, 3 o 5 rate.
Dott. Maurizio Pecoraro
Consulente Commercialista dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Genova