Sanzione per ritardo dichiarazione di nuova costruzione e di variazione al Catasto Fabbricati

Come noto, l’art. 28 del Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652, come modificato dal Decreto-legge del 10/01/2006, n. 4, Articolo 34 quinquies, prescrive che “I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che
debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati
”. Il medesimo termine è
stabilito anche per le dichiarazioni di variazioni, ex art. 20 del Regio decreto-legge citato.

Al fine di valutare la tempestività della domanda, nel modello di dichiarazione Docfa va compilato il campo “Data in cui la variazione si è verificata (ultimazione dei lavori)” che consente di stabilire se l’atto di aggiornamento è tardivo e se, di conseguenza, occorra o meno procedere all’irrogazione della sanzione. E’ stato osservato a livello nazionale che, in fase di predisposizione della dichiarazione, sono numerosi gli errori di compilazione del suddetto campo da parte dei professionisti.

Pertanto, la Direzione Centrale Servizi Catastali Cartografici e di Pubblicità Immobiliare (nota prot. n. 191439 del 15 luglio 2021) ha fatto inserire, nella piattaforma Sister, una nuova finestra di controllo – che sarà attivata dal giorno
10/08/2021 -, con la quale si richiede al tecnico abilitato di ripetere la data di ultimazione dei lavori, già indicata nel documento, prima della sua presentazione.

QUANDO SCATTA LA SANZIONE

La sanzionabilità dell’atto di aggiornamento scatta il 31 giorno successivo alla data di ultimazione dei lavori riportata sul Docfa. Se il 30° giorno scade di sabato, domenica, festivi o nel giorno di Festa Patronale del comune ove è ubicato
l’Ufficio, il termine è spostato al primo giorno utile successivo.

Scarica la comunicazione ufficiale per tutte le info (termine di decadenza, fattispecie non sanzionabili, esenzioni, importi)