Facendo seguito alla precedente circolare CNAPPC n. 86 del 16 settembre, a fronte di dubbi interpretativi derivanti da una diversa interpretazione normativa sui termini di scadenza, difforme da quella fornita dallo scrivente CNAPPC e dal Consiglio Nazionale dei Geometri, si è ritenuto di valutare la questione in ambito di Rete delle Professioni Tecniche, che ha deciso di investire il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Con comunicazione del 21 ottobre, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non prendendo in considerazione i contenuti dell’allegato A del DL 105/2021, ha comunque ritenuto applicabile la tesi meno restrittiva, la vigenza dell’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 e di conseguenza la validità delle iscrizioni negli elenchi antincendio fino a novanta giorni dopo dalla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata per il 31 dicembre 2021.