Superbonus 110%: il nuovo Sismabonus

Courtesy of WikiCommons

Confermato il superbonus del 110% per tutti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Per tali interventi, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, i costi della polizza possono essere portati in detrazione al 90%.

Dal superbonus 110% previsto per la riduzione del rischio sismico sono esclusi gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’OPCM n. 3274/2003.

Nulla viene specificato in merito ad un eventuale aumento di classe di rischio sismico con la conseguenze che il 110% spetta anche per il passaggio di una sola classe.

Sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici

Il superbonus del 110% è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

A cura di Stefano Galati, tesoriere dell’Ordine degli Architetti PPC di Genova

(Fonte Lavoripubblici.it)