Nella Legge di Bilancio 2022 (comma 8 – bis dell’art. 119) è stato previsto che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione del 110 per cento potrà essere fatta valere con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Lo stesso termine del 31 dicembre 2023 riguarda gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le scadenze per fruire del beneficio sono variabili e in alcuni casi il termine per fruire della maggiore detrazione è rimasto invariato quindi resta ferma la data del 30 giugno 2022 .
I frequenti interventi del legislatore hanno modificato a più riprese il testo dell’art. 119 in esame rendendolo di difficile lettura e scaturendo un quadro normativo di riferimento estremamente articolato. Al fine di contribuire al chiarimento il CNAPPC fornisce un documento in cui viene definito compiutamente l’ambito temporale degli interventi che attribuiscono il diritto alla detrazione del 110 per cento, sia di tipo energetico, sia finalizzati alla prevenzione del rischio sismico.