Parere della Federazione Regionale Architetti sulla legge regionale 2020 sulla tutela delle professioni

L’aula del Consiglio regionale ligure

Lunedì 22 giugno la Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Liguria, in audizione presso la I Commissione regionale Affari generali, istituzionali e bilancio, ha espresso parere contrario in relazione alla proposta di legge n. 215, di iniziativa dei consiglieri Vaccarezza e Muzio, contenente “norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”.

Pur ritenendo opportuna una normativa nazionale a tutela della libera professione – tale da garantire il pagamento delle prestazioni svolte, un’equa pattuizione dei compensi e un’equa possibilità di accesso agli incarichi da parte di stazioni appaltanti pubbliche o private per tutti gli iscritti abilitati – la Federazione non condivide l’inserimento di tali argomenti in una norma regionale con profilo di lotta all’evasione fiscale quale è, appunto, la proposta di legge oggetto dell’audizione.

Il provvedimento, non compatibile con principi e disposti finalizzati alla tutela della libera professione, appare infatti incompleto e carente in relazione alla complessità della materia e, soprattutto, in relazione alla reale tutela delle prestazioni professionali che si intenderebbe ottenere. Si rilevano delle criticità nell’articolato, quali le attestazioni di pagamento dei compensi dovute dal professionista anziché dal committente, escludendo altre figure professionali e prestazioni che sono parte integrante della realizzazione di un’opera in materia edilizia; il mancato riferimento per la valutazione della proporzionalità tra compenso e oggetto dell’incarico a norme che disciplinano la pattuizione del compenso e l’assenza di riferimento a incarichi svolti per enti pubblici, volti a garantire una rotazione degli incarichi pubblici sottosoglia.

La contrattualizzazione di una prestazione d’opera e l’assolvimento dei termini previsti sono rapporti privatistici e riguardano dati sensibili, non di competenza della pubblica amministrazione o di interesse pubblico. L’attuazione di una proposta come quella in oggetto non garantisce nemmeno il principio di libera concorrenza, oltre a costituire un aggravio ed essere, in taluni casi, limitante per i colleghi.