Caso per caso, edificio per edificio, progetto per progetto

LE RECENTI LINEE DI INDIRIZZO DELLE SOPRINTENDENZE LIGURI SUI BONUS C.D. 90% E 110% SONO PRIVE DI EFFICACIA GIURIDICA. IL CODICE DEI BENI CULTURALI RIMANE L’UNICO RIFERIMENTO DA ADOTTARE NEL CORSO DEI PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI.

RESTA LA SOLLECITAZIONE DEL MIBACT RIVOLTA ALLE SOPRINTENDENZE (CIRCOLARE N° 45/2020) A FAVORIRE IL BUON ESITO DEI PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE INCENTIVATI DALLE RECENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE ATTIVANDO “[..] ADEGUATE MISURE ORGANIZZATIVE ATTE AD ASSICURARE UNO SVOLGIMENTO CELERE DELLE ISTRUTTORIE E DEL RILASCIO DEI RISPETTIVI NULLA OSTA/PARERI, ANCHE IN ANTICIPO RISPETTO ALLE SCADENZE PREVISTE PER I SINGOLI PROCEDIMENTI [..]

Il Consiglio dell’Ordine di Genova, anche su sollecitazione dei suoi iscritti, ha ritenuto utile predisporre – di concerto con gli altri Ordini provinciali della nostra Regione – una nota di chiarimento (allegata in calce) e di precisazione circa i contenuti e la portata giuridica delle recenti “Linee di indirizzo” delle Soprintendenze Regionali “per gli interventi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali Parte II e III, e sull’edificato con valore storico e documentale ai fini dell’applicazione della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (c.d. Bonus facciate 90%) e Legge n.77 del 17 luglio 2020, art. 119 (c.d. Superbonus 110%)”.

Considerata la confusione e le preoccupazioni che il predetto documento ha generato, abbiamo ritenuto utile distinguere ciò che di quell’atto costituisce personale (pre)giudizio – seppur autorevole – delle Soprintendenze, da quelli che sono i regimi di tutela effettivamente cogenti previsti dal Codice dei Beni Culturali, unico e saldo riferimento giuridico e amministrativo da adottare nel corso delle progettazioni e nei procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi.

Al proposito il nostro Consiglio, pur condividendo e apprezzando il richiamo compiuto – in quel documento – “all’attenzione” da riservare agli interventi nei Centri storici, onde evitare equivoci dannosi e sovrapposizioni di competenze, ha ritenuto utile chiarire come non vi sia alcuna relazione tra zonizzazioni urbanistiche (operate dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 o dagli strumenti urbanistici) e immobili vincolati, ricordando come le autorizzazioni culturali (Parte II) e quelle paesaggistiche (Parte III) siano necessarie solo per gli edifici vincolati e per gli interventi che il Codice sottoponga ad autorizzazione e non per gli interventi su immobili non vincolati o per gli interventi su immobili, pur vincolati, ma che siano esclusi dalla necessità di autorizzazione. Ciò anche con riferimento agli “edifici riconducibili al periodo pre-bellico” o a quelli riconducibili al “patrimonio edilizio diffuso” richiamati a piè pari all’interno del documento.

Gli architetti p.p.c. sono impegnati in prima linea, al pari delle Soprintendenze, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico della nostra regione, e ritengono che gli obiettivi di rigenerazione urbana sottesi ai recenti provvedimenti normativi nazionali e comunitari costituiscano obiettivi prioritari, oltreché condivisibili, proprio nell’ottica di “TUTELA ATTIVA” di quel patrimonio culturale e paesaggistico oggetto di salvaguardia.

Per questo motivo, in coerenza con il principio di sussidiarietà che il nostro ruolo istituzionale prevede, i consigli degli ordini degli architetti p.p.c. pongono il massimo impegno nell’attività di formazione, aggiornamento e assistenza dei propri iscritti e di fattiva collaborazione con gli altri Enti istituzionali, proprio per favorire il buon esito dei programmi di rigenerazione urbana incentivati dalle recenti disposizioni di legge mirate a favorire la riqualificazione energetica, la riduzione del rischio sismico e l’accessibilità del patrimonio edilizio esistente.

Mattia Villani
Consigliere OAPPC Genova e Vice Presidente della Federazione regionale APPC della Liguria