La Soprintendenza chiarisce e precisa i contenuti della nota del 17.02.2021

Photocredits: Edoardo Miola

Si riportano qui di seguito le precisazioni e i chiarimenti della Soprintendenza alla loro nota del 17 febbraio scorso sollecitata dall’Ordine di Genova assieme ai colleghi della Liguria.

In risposta e chiarimento ai numerosi quesiti, alle comunicazioni a mezzo stampa ed alle richieste per le vie brevi pervenute a questo ufficio da parte di associazioni, istituzioni e professionisti in relazione alla nota 2310 del 17.02.2021, si ritiene utile riportare di seguito alcune precisazioni.

Occorre innanzi tutto premettere che le suddette linee di indirizzo sono state dettate dalla volontà di segnalare, con spirito collaborativo, alcune attenzioni da porre riguardo all’edificato con valore storico documentale, nell’applicazione di specifici interventi di isolamento termico, come il “cappotto esterno”, volti all’ottenimento dei bonus fiscali in oggetto.

Rispetto agli Edifici vincolati quanto scritto esplicita l’orientamento della scrivente rispetto a soluzioni tecnologiche che potrebbero risultare non sempre applicabili agli immobili storici, per le ragioni già espresse nella predetta nota, ma corre l’obbligo di chiarire che ciò non preclude e non esclude in nessun modo la presentazione di progetti volti ad ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Codice, che saranno valutati caso per caso, tenendo conto delle specifiche peculiarità degli immobili tutelati. Attenzioni e considerazioni che comunque non riguardano il c.d. bonus facciate 90% nel quale sono inclusi tutti gli interventi di manutenzione delle facciate e i più complessi interventi di restauro e conservazione.

Relativamente ai Centri storici, patrimonio dal valore indiscusso e connotante il paesaggio ligure, la nota intende richiamare l’attenzione sul valore di tali complessi e sulla necessità di valutare attentamente gli interventi sui singoli edifici in relazione al complesso architettonico a cui appartengono. Anche in merito al Patrimonio edilizio diffuso, l’intenzione è di suggerire cautele quando gli interventi di efficientamento riguardino edifici riconducibili al periodo pre-bellico con qualità culturali e paesaggistiche che contribuiscono a dar loro un valore artistico diversificato e articolato, sempre comunque nel pieno rispetto e nei limiti attribuiti per legge a ciascun Ente.

A tal proposito si ribadisce che le istanze saranno esaminate nell’ambito delle esclusive competenze attribuite a questo Ufficio valutando caso per caso i progetti presentati in relazione alle specificità degli edifici ricadenti in area vincolata

Inoltre a miglior chiarimento di quanto detto nella nota in questione, si richiamano i contenuti della Circolare n.4/2021 della (Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio) Ministero della Cultura (che si allega), nel frattempo intervenuta sulla questione e alla quale si rimanda per l’applicabilità delle semplificazioni e esenzioni previste dal D.P.R 31 agli interventi di lieve o lievissima entità e in relazione alla natura del vincolo.

Si fa presente infine che queste Soprintendenze, al fine di consentire agli interessati di accedere alle agevolazioni fiscali previste dalle leggi in oggetto, in applicazione delle indicazioni contenute nella cìrc. n.45/2020 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, hanno attivato misure organizzative atte ad assicurare uno svolgimento celere e prioritario delle istruttorie e del rilascio dei rispettivi nulla osta/pareri.

IL SOPRINTENDENTE
ROBERTO LEONE

IL SOPRINTENDENTE
ad interim
MANUELA SALVITTI