Cari Colleghi,
in occasione della riunione congiunta dei Gruppi Operativi “Politiche Urbanistiche e Territoriali” e “Beni Culturali” tenutasi il giorno 20/9 u.s. presso il CNA è emersa la possibilità di segnalare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, tramite i rappresentanti del CNA, eventuali miglioramenti alla normativa vigente o iniziative da intraprendere.
Raccogliendo anche il contributo di alcuni iscritti il nostro Ordine ha inoltrato le seguenti possibili proposte:
1) Proposta di abolizione del “Contributo Straordinario” di cui all’art. 16, comma 4dter del DPR 380/2001
Una possibile incentivazione degli interventi per il recupero urbanistico-edilizio del patrimonio edilizio esistente riguarda l’abolizione del “contributo straordinario” di cui all’art. 16, comma 4d ter del DPR 380/2001.
Questo è un contributo da corrispondersi al Comune al momento del rilascio del titolo abilitativo con il quale vengono approvati progetti per i quali sono state approvate apposite varianti al piano urbanistico e che richiedano il rilascio di deroghe ai sensi dell’art. 14 del predetto DPR 380/2001.
Tale contributo costituisce spesso, unitamente agli altri oneri e contributi cui sono soggetti gli interventi edilizi (contributo di costruzione, contributo aggiuntivo per ERP, etc.) motivo che impedisce o rallenta lo sviluppo di iniziative di recupero del patrimonio edilizio.
2) Agevolazione del “Sismabonus” anche per la demolizione e ricostruzione
L’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna sostiene (risposta all’interpello protocollo numero 909-345/2017) che gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef sulle spese per il recupero edilizio agli interventi sugli edifici finalizzati all’adozione di misure antisismiche non spettano in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente ma solo intervenendo sul consolidamento dell’edificio esistente, anche se l’intervento rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d), DPR 380/2001).
Il “Sisma Bonus” fa parte di quegli interventi di cui all’art. 16-bis “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” del TUIR che prevedono le suddette detrazioni per interventi sul patrimonio edilizio fino alla ristrutturazione edilizia.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è estremamente restrittiva se si tiene conto da una parte che la legge nazionale (DPR 380/2001) inquadra gli interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume come RISTRUTTURAZIONE e che, dall’altra, gli stessi interventi di RISTRUTTURAZIONE godono dei benefici delle detrazioni fiscali “edilizie ed energetiche” (art. 16bis, comma a) e b) del TUIR.
Non è pertanto chiaro come mai, a livello fiscale, Vi debba essere un’interpretazione diversa.
Tanto più che lo spirito della legge è volto proprio al recupero ed alla riqualificazione sismica ed energetica di tutto quel patrimonio edilizio esistente di scarsa qualità, costruito spesso tra gli anni 50 e 80, di scarsa qualità, energivoro e non più a norma da molti punti di vista.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate pone quindi un pesante vincolo alla realizzazione degli interventi di messa a norma ma soprattutto alla sostituzione di questo tipo di edifici che, senza il “sisma bonus”, non avrà quasi mai un interesse tecnico ed economico ad essere realizzato.
Arch. Stefano Sibilla
Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Genova