Differimento e proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio

Le restrizioni imposte dai recenti decreti della Presidenza del Consiglio sull’emergenza Covid-19 comportano immediate conseguenze anche sulla prevenzione incendi, sia per l’attività di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento professionale obbligatorio; sia per gli aspetti legati alle scadenze temporali dei procedimenti.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, attraverso la Rete delle Professioni Tecniche (Rpt), ha attivato un confronto con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su questo specifico argomento ed è lo stesso capo del CNVVFF Fabio Dattilo, rispondendo al coordinatore della Rpt Aldo Zambrano, ad assicurare «la massima dilazione dei termini» e ad evidenziare come il dpcm del 17/3/2020 preveda, all’articolo 83, la sospensione dei procedimenti giudiziari fra i quali rientrano, appunto, anche quelli per i mancati aggiornamenti.

Dattilo informa anche che l’aggiornamento a distanza è già stato autorizzato dalla nota n. 7888 del 22/6/2016 che prevede il sistema di streaming sincrono (videoconferenza) effettuato da più sedi, che possono essere individuali, come studi o abitazioni; o collettive, quali uffici o sede degli Ordini.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla Circolare n. 43 del CNAPPC – Emergenza epidemiologica COVID-19: differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio.