Grazie all’impegno di Comitato Unitario delle Professioni e Rete delle Professioni Tecniche è stato firmato il decreto interministeriale che fissa il sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e dei lavoratori autonomi, danneggiati dall’emergenza Coronavirus, e le modalità di attribuzione dell’indennità.
L’informativa di Inarcassa sul bonus del governo
Il modulo sarà attivo fino al 30 aprile prossimo.
La domanda va effettuata nell’area riservata di Inarcassa On Line, nella sezione del menu domande e certificati alla voce domande e si chiama ‘indennità una tantum liberi professionisti – art.44 DL 18/2020’
Tutte le richieste saranno esitate. Si prega pertanto di non ingolfare il sito.
- BENEFICIARI. La platea dei beneficiari è costituita da tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020 (data di attivazione dei provvedimenti restrittivi da parte del Governo). Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno presentata domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza di iscrizione è fissata in data antecedente il 1 aprile 2020. Sono esclusi i titolari di pensione Inarcassa e di altro ente. Per analogia a quanto sopra riportato sono esclusi i pensionandi, vale a dire coloro che hanno presentato domanda di pensione, avendone i requisiti, e il cui provvedimento di liquidazione sia in corso.
- REQUISITI. Possono beneficiare del bonus:
– i professionisti che nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
– i professionisti che nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione compreso tra 35.000 e 50.000 euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.