In seguito a richiesta presentata lo scorso 27 marzodalla Rete delle professioni tecniche (Rpt) in tema di aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio, il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha confermato, con nota del 1 aprile 2020, che i termini di differimento delle scadenze amministrative richiamate dal decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati) si estendono anche alle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/11, ai procedimenti previsti dal d.Lgsl. 105/2015, alle omologazioni dei prodotti antincendio, nonché ai termini fissati dal D.M. 5 agosto 2011 per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi.
Tali termini di differimento sono stati ulteriormente definiti con la legge del 24 aprile 2020, n. 27 (conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), entrata in vigore il 30 aprile 2020, che ha stabilito all’art. 103, comma 2 che tutte le scadenze comprese tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 sono prorogate per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.