Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 18 luglio 2020, il Decreto Rilancio è legge. Tra le misure incluse nel provvedimento, come è noto, anche le detrazioni fiscali consistenti in un Superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Disposizioni generali
Soggetti beneficiari
Come previsto all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio, le nuove detrazioni fiscali si applicano agli interventi effettuati:
- dai condomìni;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari – limitatamente all’ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- dagli istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Le unità immobiliari escluse
Sono escluse dalla fruizione dei nuovi superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: abitazioni in ville;
- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Sconto in fattura e cessione del credito: visto di conformità
È la parte più interessante relativa ai nuovi superbonus 110% e per la quale sono attesi i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico che entreranno nel dettaglio della documentazione richiesta (visto di conformità e asseverazione tecnica degli interventi).
Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, infatti, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.
Accesso alla detrazione, sconto in fattura e cessione del credito: l’asseverazione degli interventi
Per accedere ai superbonus 110% e per scegliere le due opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito, è necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico abilitato. In particolare:
- per gli interventi che accedono all’ecobonus 110%, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa telematicamente all’Enea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, saranno stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
- per gli interventi che accedono all’sisma bonus 110%, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Asseverazione dei lavori e stato di avanzamento
L’asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata:
- al termine dei lavori;
- per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.
L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MiSE di prossima approvazione. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Attestazioni e asseverazioni infedeli: le sanzioni
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Tali soggetti devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le spese detraibili
Come previsto dal Decreto del MiSE (ancora in bozza e di prossima definizione, approvazione e pubblicazione), tra le spese detraibili sono previste quelle sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.
A cura di Stefano Galati, tesoriere dell’Ordine degli Architetti PPC di Genova
(Fonte Lavoripubblici.it)