È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 maggio, entrando in vigore dal giorno successivo, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che descrive, nel dettaglio, quali sono gli interventi strutturali in zona sismica da considerare «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza» rispetto all’incolumità pubblica, descritti dall’articolo 94-bis del Testo Unico dell’Edilizia.
Si tratta di un decreto attuativo del cosiddetto «Sblocca cantieri» (Dl n. 32 del 18 aprile 2019), che ha impatto in particolare sulla presentazione dell’autorizzazione preventiva al Genio civile e sul certificato di collaudo, giacché il Tu Edilizia, in seguito all’emanazione della legge cosiddetta Sblocca cantieri, ha sancito l’obbligo di autorizzazione preventiva del Genio civile solo per gli interventi classificati come «rilevanti» per l’incolumità pubblica, esonerando da tale incombenza quelli classificati di «minore rilevanza» e «privi di rilevanza».
Con l’emanazione del decreto del Mit, le regioni dovranno adottare specifiche elencazioni per adeguarsi ai criteri che il ministero ha definito per distinguere le tre categorie: interventi «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza» rispetto all’incolumità pubblica.