Ritenendo necessario limitare l’afflusso di persone nei locali della Ctp in ragione delle misure di contenimento epidemiologico ancora in atto, il presidente della Commissione Tributaria provinciale di Genova, Maurizio Picozzi, ha disposto i seguenti provvedimenti:
- le udienze fissate prima del 12 giugno 2020 sono rinviate a data successiva mediante decisione dei presidenti di sezione, sentita la segreteria della sezione; conseguentemente le udienze dell’11 giugno 2020 della prima sezione sono rinviate al giorno 24 giugno 2020, alle stesse ore;
- nel periodo 12 giugno – 31 luglio 2020 le udienze di discussione, come previsto dalla lett. h) dell’art. 83, comma 7, citato, verranno celebrate senza la partecipazione fisica delle parti e dei loro difensori, garantendosi il diritto al contraddittorio mediante il deposito degli scritti difensivi previsti dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546, cui le parti potranno aggiungere un’ulteriore nota scritta, contenente le istanze e conclusioni menzionate dalla lett. h) suddetta, da depositarsi, per via telematica, sino al giorno stesso dell’udienza. La presente disposizione vale anche per le udienze fissate a seguito di istanza di sospensione;
- nel periodo 12 giugno – 31 luglio 2020 si procederà alla celebrazione delle udienze in camera di consiglio secondo le modalità di cui all’art. 33, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, che non richiedono la presenza fisica delle parti e dei difensori e, in caso di istanza di discussione in pubblica udienza, si procederà con le modalità del contraddittorio scritto di cui all’art. 83, comma 7, lett. h) (cioé nella forma della camera di consiglio non partecipata). Resta salva la facoltà delle parti interessate di presentare al presidente di ogni collegio motivata richiesta di rinvio ad una data successiva al 31 luglio 2020. La segreteria avviserà di quanto sopra a mezzo P.E.C. i difensori nei procedimenti fissati in pubblica udienza nel periodo 12 giugno – 31 luglio 2020;
- le camere di consiglio fra i giudici tributari, nel periodo 12 giugno – 31 luglio 2020, verranno tenute – ove possibile – con le modalità di collegamento da remoto previste dall’art. 83, comma 7, lett. f), d.l. 18/2020, mediante gli applicativi menzionati dallo schema di decreto del direttore generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al momento in attesa del parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, e secondo le linee guida del direttore generale stesso.