Facendo seguito alla precedente circolare CNAPPC n. 100 del 29 ottobre, si segnala che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a fronte di una richiesta di chiarimenti formulata dalla RPT, ha fornito in data 17 dicembre – con comunicazione pervenuta lo scorso 7 febbraio – quanto segue.
L’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 ha stabilito che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad oggi fissato al 31 marzo 2022), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
- In merito all’aggiornamento obbligatorio per i professionisti antincendio, ne consegue che:i professionisti antincendio che non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno sino a 90 giorni dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissata al 31 marzo 2022);
- la normativa emergenziale (art. 103, comma 2 D.L. 18/2020) non detta una proroga tout court della scadenza del quinquennio di riferimento per l’aggiornamento dei professionisti antincendio, bensì garantisce a questi ultimi solamente un lasso di tempo maggiore per poter completare il proprio obbligo formativo; quindi, per coloro che hanno completato regolarmente l’aggiornamento obbligatorio entro il 26/8/2021, il nuovo quinquennio è iniziato il 27 agosto 2021 e le ore di formazione svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio;
- per coloro che completano l’aggiornamento in data successiva alla scadenza prevista del proprio quinquennio di riferimento, la citata normativa emergenziale mantiene valido l’atto abilitativo sino al completamento dell’obbligo di aggiornamento che, in ogni caso, dovrà essere antecedente il novantesimo giorno dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, facendo così iniziare il nuovo quinquennio di riferimento il giorno successivo al completamento del previsto obbligo formativo.