
Cara Collega, Caro Collega,
con l’intensificarsi delle ondate di calore estive, desideriamo richiamare la tua attenzione sull’importanza delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
A tal fine, si segnalano due importanti provvedimenti e direttive attualmente in vigore per la gestione del rischio da stress termico, con particolare rilievo per l’attività di vigilanza sul campo.
1. L’Ordinanza Regionale “Anti-Calore” n. 1/2026 (Liguria)
In vigore fino al 31 agosto 2026, l’ordinanza regionale stabilisce il divieto assoluto di lavoro nei cantieri edili all’aperto nella fascia oraria dalle 12:30 alle 16:00 limitatamente ai giorni e ai comuni in cui la mappa del rischio del portale Worklimate (riferita alle ore 12:00 per “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”) segnali un livello di rischio ALTO (colore rosso).
2. Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) Prot. n. 5484 del 06/07/2026
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato le nuove istruzioni operative per il personale ispettivo dedicate alla vigilanza estiva contro i danni da calore e insolazione.
In base alle linee guida nazionali e al D.M. n. 95/2025, la gestione del rischio caldo deve superare l’approccio emergenziale per diventare una pianificazione aziendale sistematica e strutturata. Durante i controlli nei cantieri edili, gli ispettori verificheranno prioritariamente:
- Integrazione del DVR: Presenza di una valutazione del rischio microclimatico specifica e delle relative misure di mitigazione.
- Organizzazione del lavoro: Rimodulazione degli orari (es. anticipazione all’alba, stop nelle ore calde).
- Pause e rotazione: Effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.
- Idratazione e DPI: Disponibilità di acqua fresca e uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
- Sorveglianza sanitaria mirata: Coinvolgimento del Medico Competente per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti.
- Formazione e coinvolgimento: Avvenuta informazione dei lavoratori sui sintomi del colpo di calore e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST).
L’INL ribadisce inoltre che il Datore di Lavoro e, ove necessario, il Preposto (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008) hanno l’obbligo di disporre la sospensione temporanea delle attività in presenza di condizioni climatiche che determinino un rischio non accettabile.
Il ruolo dei Professionisti (CSP/CSE e Direttori dei Lavori)
In qualità di Coordinatori per la Sicurezza edili e Direttori dei Lavori, siamo chiamati a vigilare attivamente sul rispetto di queste misure:
- Pianificazione attiva (CSE): Verificare che le imprese esecutrici abbiano recepito le indicazioni della nota INL n. 5484/2026 all’interno dei loro POS e che le misure (aree d’ombra, acqua, pause) siano concretamente attuate in cantiere.
- Gestione dei cronoprogrammi: Supportare la riorganizzazione dei turni di lavoro. Si ricorda che per compensare lo stop pomeridiano dovuto all’ordinanza regionale, è possibile anticipare l’avvio o posticipare la chiusura del cantiere di un’ora in deroga ai limiti acustici comunali ordinari.
- Sospensione dei lavori: Nei casi di rischio ALTO o temperature critiche, cooperare con la direzione di cantiere per la sospensione delle attività esterne e l’eventuale ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria per meteo avverso.
Riferimenti e Link Utili
- Piattaforma di monitoraggio: Worklimate – Previsione Rischio Calore
- Riferimento Ispettivo: Nota INL prot. n. 0005484 del 06-07-2026.
Certi della consueta e responsabile collaborazione professionale nell’attuazione di queste fondamentali misure di salvaguardia dei lavoratori nei cantieri, ti auguriamo un buon proseguimento di attività.
Il Consiglio dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori