Il 26 aprile 2021, il Consiglio Regionale ha approvato il disegno di modifica della legge regionale 36/1997 in materia urbanistica. Nel nuovo testo spicca la centralità della pianificazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche delle politiche urbanistiche; principi ispiratori che hanno portato a definire il nuovo quadro normativo sono la semplificazione amministrativa, l’assenza di consumo di suolo, il recupero edilizio, la rigenerazione urbana e la sostenibilità ambientale.
Le modifiche riguardano i comuni a cui il piano territoriale regionale (in corso di definizione), a seguito del confronto con il territorio, attribuirà la qualifica di città (capoluoghi, conurbazioni costiere e valli urbane) e per i quali il piano urbanistico comunale sarà sostituito da due strumenti:
- 1) Il piano dei servizi e delle infrastrutture, in cui verrà stabilito il sistema delle prestazioni pubbliche da mettere in campo in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione compresa quella proveniente dal bacino d’utenza sovracomunale, di approvazione comunale e regionale;
- 2) Il piano urbanistico locale, che disciplinerà l’uso del territorio in coerenza con il piano dei servizi e delle infrastrutture e sarà di esclusiva competenza dei comuni stessi, senza alcun passaggio amministrativo in Regione.
Viene inoltre riservata la possibilità di aderire a questo nuovo modello di pianificazione ai comuni che costituiscono centri di riferimento per l’entroterra e che vengono definiti dalla legge “poli attrattori”. Per tutti gli altri comuni resterà valido il modello di pianificazione del piano urbanistico comunale, come già ad oggi disciplinato dalla legge urbanistica regionale.