Vigili del Fuoco: attestazione tardiva di rinnovo della conformità antincendio

Si riporta qui di seguito la comunicazione della Direzione Regionale VVF LIGURIA  che, relativamente alla corretta applicazione sui rinnovi della SCIA presentati in ritardo rispetto alle loro scadenze naturali, riporta i contenuti della nota della Direzione Centrale per Prevenzione e Sicurezza Tecnica prot. n. 5555 del 18-04-2012:

Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del DPR 151/2011

L’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è istituto ispirato al principio di semplificazione, già presente nel regime precedente al DPR 151/2011. E’ previsto che la stessa sia effettuata “ogni cinque o dieci anni”, in relazione al tipo di attività, come peraltro sancito anche dall’articolo 16 del D.lgs 139/2006. Con la nuova normativa si è inteso specificare che con il rinnovo periodico della conformità antincendio è necessario attestare di aver posti in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art.5 del DPR 151/2011.

Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell’obbligo di cui all’art.5 del DPR 151/11, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l’utente, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all’autorità.

Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Nel caso, invece, venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell’attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell’attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all’art. 5 del DPR 151/11.