Limitatamente alla Liguria – in base a quanto previsto dal decreto del 13 aprile del governatore Giovanni Toti – sono nuovamente autorizzate l’attività edilizia libera di cui all’art. 6 del d.p.r. 380/2001 e le opere edilizie per le quali sia sufficiente la Comunicazione di inizio lavori (Cila), di cui all’articolo 6bis del d.p.r. 380/2001. Si allega, a tal proposito, anche il responso del parere legale richiesto dall’Ordine allo Studio Mauceri.
Fatto salvo quanto previsto dalla Regione Liguria e dalle altre disposizioni regionali, a livello nazionale il decreto della Presidenza del Consiglio del 22 marzo 2020 non fornisce disposizioni specifiche per i cantieri edili: questi sono quindi da considerarsi consentiti se il codice Ateco sulla visura camerale delle ditte con cui collabora il professionista rientra tra quelli compresi nell’allegato 1 al dpcm 22.03.2020.
Secondo i primi pareri ricevuti, e di questo l’Ordine vi invita a tenere conto, in caso di intervento urgente di impresa il cui codice Ateco sia tra quelli compresi nel decreto (ad esempio di impiantistica) la stessa pare possa a sua volta impiegare una o più ditte (ad esempio di muratori) con codice Ateco non compreso nello stesso allegato 1.
In caso di interventi di riparazione o manutenzione urgenti che richiedano lavori da parte di imprese con codice Ateco non compresi nell’allegato 1, si consiglia di segnalare il caso specifico al prefetto e al sindaco competenti e poi disporre l’intervento, al fine di non incorrere in personale responsabilità civile e penale.
Si ricorda inoltre a tutti i colleghi che il D.Lgs. 81/2008 disciplina, in via generale, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e, in particolare, nell’allegato XIII, sono contenute le prescrizioni per la logistica di cantiere, “tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi”. La valutazione dei rischi, già prevista dalla norma, deve essere aggiornata e coordinata, per lo specifico cantiere o luogo di lavoro, con le misure emanate dalle autorità competenti. I criteri di protezione definiti da tali autorità vanno calati nelle singole realtà in cui vi può essere assembramento di persone o, comunque, pericolo di trasmissione del virus, adottando accorgimenti e procedure compatibili con le lavorazioni. Si invitano tutti i colleghi a tenersi aggiornati con le disposizioni che saranno emanate dalle autorità competenti e ad adeguare di conseguenza i piani e le procedure di sicurezza.
A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano alcune indicazioni, con particolare riferimento alla verifica ed efficacia dei presidi e dei servizi igienici e delle forniture di questi rimandando a norme di buon senso o analogia ordinando la verifica di condizioni igieniche quali:
- la presenza nei servizi igienici di lavamani, sapone e carta monouso;
- la dotazione di gel lavamani soprattutto per chi non abbia nelle immediate vicinanze i servizi igienici (ad esempio lavori all’aperto, su ponteggi etc);
- la sospensione di lavorazioni che richiedano un assembramento di persone o non garantiscano le distanze di sicurezza di un metro (in analogia a quanto previsto dal DPCM per i locali pubblici) ad esempio lavorazioni che richiedano la presenza di due persone su un trabatello o su un cestello, lavori che richiedano assistenza ravvicinata etc. ;
- la sospensione di tutte le lavorazioni che richiedano uso di mascherine quali DPI; vista la crescente difficoltà di reperimento delle stesse,nel caso in cui l’impresa dichiari che queste non siano reperibili le lavorazioni dovranno essere rimandate;
- ove la lavorazione lo consenta si raccomanda l’uso di guanti quale protezione dal contatto della pelle delle mani con impugnature o comandi di attrezzature.
Oltre a attenersi a quanto ordinato, le imprese e i lavoratori dovranno verificare tutte le lavorazioni e nel caso in cui riscontrino situazioni anche potenzialmente pericolose dovranno comunicarle al Cse per poter coordinare le azioni necessarie, rimettendo anche ogni ulteriori valutazione alla Committenza.