Covid-19, attività professionali consentite dal Dpcm del 22 marzo

Il decreto della Presidenza del Consiglio del 22 marzo 2020, emanato con l’obiettivo di rendere ancora più stringenti le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilisce la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali.

Sono consentite le attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche, così come individuate dalla macrovoce n. 71 dei codici Ateco, pur con richiamo all’articolo 1 del precedente dpcm dell’11 marzo che incentivava al lavoro agile presso il domicilio del professionista.

Per quanto riguarda i cantieri, l’ordinanza regionale n. 19 del 14 aprile 2020 a firma del governatore Giovanni Toti autorizza la ripresa in Liguria, tra le altre, dell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 del d.p.r. 380/2001 e le opere edilizie per le quali sia sufficente la Comunicazione di inizio lavori (Cila), di cui all’articolo 6bis del d.p.r. 380/2001. Si allega, a tal proposito, anche il responso del parere legale richiesto dall’Ordine allo Studio Mauceri.

Fatto salvo quanto previsto dalla Regione Liguria e dalle altre disposizioni regionali, a livello nazionale i cantieri sono da considerarsi consentiti se il codice Ateco sulla visura camerale delle ditte con cui collabora il professionista rientra tra quelli compresi nell’allegato 1 al dpcm 22.03.2020. Maggiori dettagli in merito sono disponibili in questa nota per i coordinatori della sicurezza nei cantieri.