Coronavirus, nota per i coordinatori della sicurezza nei cantieri

Limitatamente alla Liguria – in base a quanto previsto dal decreto del 13 aprile del governatore Giovanni Toti – sono nuovamente autorizzate l’attività edilizia libera di cui all’art. 6 del d.p.r. 380/2001 e le opere edilizie per le quali sia sufficiente la Comunicazione di inizio lavori (Cila), di cui all’articolo 6bis del d.p.r. 380/2001. Si allega, a tal proposito, anche il responso del parere legale richiesto dall’Ordine allo Studio Mauceri.

Fatto salvo quanto previsto dalla Regione Liguria e dalle altre disposizioni regionali, a livello nazionale il decreto della Presidenza del Consiglio del 22 marzo 2020 non fornisce disposizioni specifiche per i cantieri edili: questi sono quindi da considerarsi consentiti se il codice Ateco sulla visura camerale delle ditte con cui collabora il professionista rientra tra quelli compresi nell’allegato 1 al dpcm 22.03.2020.

Secondo i primi pareri ricevuti, e di questo l’Ordine vi invita a tenere conto, in caso di intervento urgente di impresa il cui codice Ateco sia tra quelli compresi nel decreto (ad esempio di impiantistica) la stessa pare possa a sua volta impiegare una o più ditte (ad esempio di muratori) con codice Ateco non compreso nello stesso allegato 1.

In caso di interventi di riparazione o manutenzione urgenti che richiedano lavori da parte di imprese con codice Ateco non compresi nell’allegato 1, si consiglia di segnalare il caso specifico al prefetto e al sindaco competenti e poi disporre l’intervento, al fine di non incorrere in personale responsabilità civile e penale.

Si ricorda inoltre a tutti i colleghi che il D.Lgs. 81/2008 disciplina, in via generale, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e, in particolare, nell’allegato XIII, sono contenute le prescrizioni per la logistica di cantiere, “tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi”. La valutazione dei rischi, già prevista dalla norma, deve essere aggiornata e coordinata, per lo specifico cantiere o luogo di lavoro, con le misure emanate dalle autorità competenti. I criteri di protezione definiti da tali autorità vanno calati nelle singole realtà in cui vi può essere assembramento di persone o, comunque, pericolo di trasmissione del virus, adottando accorgimenti e procedure compatibili con le lavorazioni. Si invitano tutti i colleghi a tenersi aggiornati con le disposizioni che saranno emanate dalle autorità competenti e ad adeguare di conseguenza i piani e le procedure di sicurezza.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano alcune indicazioni, con particolare riferimento alla verifica ed efficacia dei presidi e dei servizi igienici e delle forniture di questi rimandando a norme di buon senso o analogia ordinando la verifica di condizioni igieniche quali:

  • la presenza nei servizi igienici di lavamani, sapone e carta monouso;
  • la dotazione di gel lavamani soprattutto per chi non abbia nelle immediate vicinanze i servizi igienici (ad esempio lavori all’aperto, su ponteggi etc);
  • la sospensione di lavorazioni che richiedano un assembramento di persone o non garantiscano le distanze di sicurezza di un metro (in analogia a quanto previsto dal DPCM per i locali pubblici) ad esempio lavorazioni che richiedano la presenza di due persone su un trabatello o su un cestello, lavori che richiedano assistenza ravvicinata etc. ;
  • la sospensione di tutte le lavorazioni che richiedano uso di mascherine quali DPI; vista la crescente difficoltà di reperimento delle stesse,nel caso in cui l’impresa dichiari che queste non siano reperibili le lavorazioni dovranno essere rimandate;
  • ove la lavorazione lo consenta si raccomanda l’uso di guanti quale protezione dal contatto della pelle delle mani con impugnature o comandi di attrezzature.

Oltre a attenersi a quanto ordinato, le imprese e i lavoratori dovranno verificare tutte le lavorazioni e nel caso in cui riscontrino situazioni anche potenzialmente pericolose dovranno comunicarle al Cse per poter coordinare le azioni necessarie, rimettendo anche ogni ulteriori valutazione alla Committenza.

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili

Ance, indicazioni operative per le imprese dell’edilizia