Al fine di affrontare al meglio il lavoro negli studi professionali in ottemperanza alle disposizioni date per la “Fase 2” in vigore dal 4 maggio, si rimanda al Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020 allegato ai Dpcm del 26/04/2020 e del 17/05/2020, relativo a tutti gli ambienti di lavoro, compresi gli studi professionali.
Alla base c’è il concetto che il Covid-19 costituisce un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, compresi quindi gli ambienti di lavoro.
Si ricorda che già la normativa precedente prevedeva, fra le altre: una raccomandazione allo smart-working per le attività che possono essere svolte con questa modalità; l’incentivo al godimento di ferie e permessi; la sospensione delle attività non indispensabili; la pulizia e la sanificazione nei luoghi di lavoro.
Il Protocollo, quindi, provvede ad indicare una serie di misure da adottare, che dovranno essere disposte all’interno dello studio, e la cui mancata attuazione determinrà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
In estrema sintesi vengono previste misure in materia di: obblighi di informazione; modalità di ingresso; obbligo di pulizia giornaliera e sanificazione periodica; messa a disposizione di detergente per le mani; mantenimento della distanza di almeno un metro; utilizzo di mascherine; invito all’adozione di orari di lavoro flessibili, tali da evitare la concentrazione in un unico momento dell’entrata e uscita di tutto il personale; incoraggiamento dello smart working; riposizionamento delle postazioni di lavoro e rimodulazione degli spazi, riunioni in via telematica, limitazione del movimento all’interno dello studio.
Inserendosi nell’ambito più generale della normativa a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, le indicazioni del Protocollo trovano applicazione all’interno dello studio a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale si presta la propria attività di lavoro e, quindi, anche in caso di collaboratori a partita Iva o tirocinanti.
Si precisa, inoltre, che per luogo di lavoro sono da intendersi: lo studio ove si presta la propria attività, quindi anche nella modalità studio-abitazione frequentato da collaboratori e clienti; lo studio in condivisione degli spazi con altri professionisti che gestiscono in autonomia la propria attività; l’intero immobile, o singole parti di esso, prese in locazione con spazi comuni ad altri soggetti.
Per quanto riguarda l’accesso al luogo di lavoro da parte di terzi esterni – siano essi visitatori, fornitori, clienti, impresa di pulizia, ecc) – il Protocollo dispone che sia ridotto il più possibile e che, qualora necessario, anche tali soggetti dovranno sottostare alle regole applicate all’interno degli studi professionali, ivi comprese quelle relative all’accesso.
Al fine di individuare più facilmente le linee di condotta da assumere, si allega anche la Check list di autocontrollo redatta dalle Asl liguri.
L’Ordine sta provvedendo alla redazione della relativa modulistica di supporto ai professionisti, che verrà resa disponibile nella pagina del sito dedicata all’Emergenza Covid-19.
Stefano Galati
consigliere tesoriere dell’Ordine degli Architetti PPC di Genova
(si ringrazia per la consulenza l’avv. Federica Binocoli)